MODULI FOTOVOLTAICI NON CONFORMI: PROROGATA SCADENZA PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA

MODULI FOTOVOLTAICI NON CONFORMI: PROROGATA SCADENZA PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA

Secondo l’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, tutti gli impianti tra 1 e 3 kW di potenza e quelli con potenza superiore ai 3 kW con moduli non correttamente certificati, non sono tenuti a presentare al GSE l’istanza integrativa per il riconoscimento o aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante fissata in precedenza al 30 giugno 2020 ma prorogata poi al 31 agosto 2020.

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

In relazione a quanto previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il GSE ha fornito alcune importanti novità per gli operatori che hanno problematiche connesse all’utilizzo di moduli non certificati o con certificazioni non valide, vediamo nel dettaglio:

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che a seguito di verifica GSE hanno subito un provvedimento di decadenza per moduli non certificati o certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 10%.

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che non hanno ancora subito la verifica GSE, ma sanno di avere moduli non certificati o con certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 5%.

In entrambi i casi i soggetti che intendano avvalersi di questa misura dovranno dimostrare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Le previsioni introdotte dal DL 101/2019 non si applicano qualora il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso oppure concluso con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

Art. 13-Bis: riduzione delle sanzioni GSE

ART. 13-BIS: RIDUZIONE DELLE SANZIONI GSE

Il 02 novembre 2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il testo della legge di conversione del DL–Crisi che contiene importanti novità in merito alle sanzioni del GSE su impianti incentivati trovati non in regola.

Nel caso specifico facciamo riferimento all’ art. 13-bis, ovvero quello dedicato alla riduzione delle sanzioni GSE da incentivazione FER.

La norma prevede una riduzione percentuale delle sanzioni applicate dal GSE a seguito dei suoi controlli, nel caso venissero riscontrate anomalie negli impianti fotovoltaici incentivati, è una norma modificata al ribasso, con effetti anche retroattivi.

I tagli degli incentivi sono passati al 10% e 50% e non solo, tale taglio potrebbe scendere ulteriormente al 5% e 25% se solo si fosse consapevoli e si autodenunciasse prima un irregolarità del proprio impianto.

I proprietari degli impianti fotovoltaici potrebbero beneficiare di una sanzione molto più bassa avendo così la possibilità di tutelare al massimo l’incentivo.

Occorre però tenere a mente che la riduzione al 5% e 25% non è automatica e bisogna essere consapevoli della propria situazione per poter ottenere questo importante vantaggio a livello economico anzi che la revoca totale dell’incentivo.

Quindi è indispensabile conoscere la propria situazione verificando il proprio impianto.

Una volta saputo in che condizioni è l’impianto, qualora emergessero irregolarità, sarebbe l’ideale autodenunciarsi per usufruire dell’ulteriore riduzione delle sanzioni.

Diventa così indispensabile eseguire un’analisi preventiva della documentazione dell’impianto.

Investire in un’analisi preventiva della documentazione, quindi rappresenta la possibilità o di confermare che si possiede il pieno diritto a percepire quell’incentivo oppure l’opportunità di avviare azioni correttive a tutela dell’investimento fatto e dell’incentivo stesso.

Il Fotovoltaico domestico conviene?

IL FOTOVOLTAICO DOMESTICO CONVIENE?

Si sente spesso la domanda: “ma il fotovoltaico conviene?” in quanto non è un segreto che da Luglio 2013 sono terminati gli incentivi del fotovoltaico del 5° Conto energia.

Installare un  impianto fotovoltaico significa, oltre che a risparmiare soldi sulla propria bolletta d’energia elettrica, fare del bene all’ambiente. Installando moduli fotovoltaici sul proprio tetto, infatti significa produrre energia elettrica che sarebbe stata prodotta altrimenti da fonti fossili altamente inquinanti di cui il nostro mondo sta purtroppo diventando schiavo. È bene rendersi sempre più conto ed essere consapevoli che una nostra piccola scelta farebbe davvero la differenza e contribuirebbe a migliorare l’ambiente.

Grazie alla possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 50% (prorogate anche per il 2020 con la nuova legge di bilancio) e agli incentivi statali del conto energia, in Italia molte famiglie hanno investito per l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre energia sufficiente per l’autoconsumo e nel migliore dei casi di produrre un surplus di energia elettrica da vendere al gestore della Rete con modalità ad esempio di scambio sul posto.

L’Italia è un paese geograficamente in posizione tale da poter sfruttare in abbondanza l’energia solare, che è un’energia pulita, anche se con differenze da nord a sud. Naturalmente case ed edifici esposti al sole sono privilegiati e avvantaggiati se si installa un impianto fotovoltaico. Le ditte specializzate sono in grado di progettare e seguire l’impianto fotovoltaico sia per le fasi tecniche sia per quelle burocratiche inerenti le concessioni e le domande per accedere al Conto Energia dei finanziamenti pubblici (in questo caso si parla spesso di impianti “chiavi in mano”).

L’impianto conviene se i costi di installazione prevedono tempi di rientro medi non superiori ai 4-8 anni. Un impianto fotovoltaico ben progettato può ammortizzare i costi anche in 4-5 anni, sapendo poi che la durata media dei pannelli fotovoltaici è di circa 20-25 anni e che nella progettazione si penserà anche ad aver inserito la manutenzione dell’impianto e lo smaltimento dei pannelli a fine ciclo di vita.

Mediamente gli impianti fotovoltaici si ripagano in 5-6 anni a fronte di una durata e buona efficienza dell’impianto ventennale.

Grazie al nuovo portale Gse sull’autoconsumo che permette di inserire la potenza e il costo preventivati da un installatore ogni utente può avere un’idea più precisa del piano di investimento.

Di seguito una simulazione di preventivo per un impianto fotovoltaico domestico realizzata tramite il nuovo portale GSE:

Il nuovo portale dell’autoconsumo presentato dal GSE

IL NUOVO PORTALE DELL’AUTOCONSUMO PRESENTATO DAL GSE

Già da fine settembre tutti i consumatori che vogliono essere più consapevoli valutando costi, convenienza e orientarsi tra autorizzazioni e incentivi, possono consultare il nuovo portale sull’autoconsumo presentato dal GSE.

Entro fine ottobre, il portale sarà a disposizione di tutti gli utenti, cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Al fine di incentivare gli investimenti dell’autoconsumo fotovoltaico, il nuovo portale offre la possibilità di effettuare delle simulazioni inserendo indirizzo dell’immobile, la superficie del tetto e i consumi annui di energia elettrica.

Il Portale fornirà il necessario dimensionamento dell’impianto, sia in termini di potenza che di superficie interessata, il costo dell’installazione, il tempo necessario per rientrare nella spesa e come si può usufruire delle agevolazioni fiscali previste. Il Portale mostrerà, inoltre, se nelle vicinanze ci sono impianti simili a quello che si vuole installare.

Inoltre per i grandi consumatori è prevista l’analisi e la mappatura delle aree occupate da grandi edifici industriali o commerciali così le imprese possono valutare i vantaggi derivanti dall’ installazione di impianti fotovoltaici sui propri siti. 

L’azione del GSE è quella di favorire tutti i cittadini e le imprese che intendono investire in energia pulita da fonti rinnovabili mettendo a disposizione alla portata di tutti gli strumenti necessari per affrontare investimenti in maniera consapevole.

No annullamento incentivi GSE, SI alla decurtazione “progressiva”

No annullamento incentivi GSE, SI alla decurtazione “progressiva”

Secondo l’articolo 42 comma 3 del Dlgs n. 28/2011 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) prima di decretare la decadenza dell’ incentivo di un impianto FER, è tenuto per legge a valutare una decurtazione “progressiva” dello stesso variabile tra il 20 e l’80% proporzionalmente all’ entità della violazione rilevata.

Il 30 Luglio 2019 durante la sentenza n. 10129, il Tar Lazio si è espresso in merito al caso di una società alla quale il GSE ha annullato gli incentivi in seguito al rilievo di alcune difformità.

Nonostante le difformità riscontrate sono state confermate dai giudici amministrativi, quest’ultimi ricordano che l’art. 42 stabilisce che il GSE, prima di decretare la decadenza immediata dell’incentivo, è tenuto per legge a valutare l’applicabilità della norma che prevede una decurtazione ‘progressiva’ dell’incentivo stesso.”

Per salvaguardare l’incentivo percepito è fondamentale tutelarsi effettuando una verifica preventiva di tutta la documentazione e dell’impianto stesso in quanto il GSE non applica alla lettera quanto espressamente citato dalla legge.

Decreto FER 1 e Bando per Registri e Aste

Decreto FER 1 e Bando per Registri e Aste

Il nuovo Decreto FER 1, entrato in vigore il 10 Agosto 2019, prevede l’accesso agli incentivi per quattro gruppi differenti di impianti.

Nel Gruppo A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione.

Nel Gruppo A-2 sono previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto.

Nel Gruppo B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.

Nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per il rifacimento totale o parziale di impianti eolici on- shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

A seconda della potenza dell’impianto, il Decreto prevede due differenti modalità di assegnazione degli 8.000 MW disponibili:

  1. Iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1 MW (e superiore a 20 kW per i fotovoltaici)
  2. Partecipazione a Procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante, per impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW

Il Decreto prevede 7 bandi per la partecipazione ai Registri e alle Aste ed aventi la prima apertura al 30 settembre 2019.

Nella prima procedura la parte assegnata per i registri è la seguente:

  • Gruppo A: 45 MW
  • Gruppo A-2: 100 MW
  • Gruppo B: 10 MW
  • Gruppo C: 10 MW

Nella prima procedura ecco i contingenti per le aste:

  • Gruppo A: 500 MW
  • Gruppo B: 5 MW
  • Gruppo C: 60 MW

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro memorandum sul DM 4 Luglio 2019!

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il GSE in merito alla cumulabilità tra la legge Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti erogate dal GSE di cui ai Conti Energia successivi al II.

Il TAR Lazio ha infatti disposto l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2017 e successiva comunicazione di proroga del 31/12/2019, mediante cui il GSE aveva imposto agli operatori, al fine di continuare a fruire delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, consistenti in una riduzione del peso fiscale proporzionale ai costi di investimento ambientale affrontati dai produttori del settore, per l’impossibilità di cumulare i due benefici. Più in particolare, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, traducendosi dunque, il beneficio fiscale, in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui era stato effettuato l’investimento di importo pari alla parte dei costi oggetto dell’agevolazione.

La sentenza avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, dando voce a centinaia di operatori che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia. Essendo infatti state annullate le comunicazioni del GSE che imponevano di optare tra Tremonti Ambiente ed incentivi, il GSE non potrà che conformarsi alle indicazioni fornite dal TAR Lazio per ogni ulteriore ed eventuale determinazione sul tema. Sebbene la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con la sentenza in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.

Sanzioni Gse, criteri di applicazione della norma della legge di bilancio

Sanzioni Gse, criteri di applicazione della norma della legge di bilancio

La legge di bilancio, in particolare al comma 960 dell’articolo 1, riporta una norma molto attesa dagli operatori e proprietari di impianti FER.

Stabilisce infatti che, per impianti a rinnovabili incentivati in cui siano rilevate delle irregolarità, il Gse possa, anzichè revocare l’incentivazione spettante, applicare un taglio della tariffa incentivante dal 20 all’80%.

Di seguito il testo della Legge e, in neretto, le modifiche introdotte:

Si prevede che all’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011, venga aggiunto che “in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il Gse dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo”.

L’applicazione della norma spetta al GSE che, sulle tempistiche, non fornisce una propria previsione.

 

Rinnovabili non FV, pubblicate le procedure operative per gestione impianti incentivati

Rinnovabili non FV, pubblicate le procedure operative per gestione impianti incentivati

Il GSE ha pubblicato sul proprio portale, in data 20 Dicembre 2017, le procedure operative per la gestione in esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal Fv ammessi agli incentivi, da tempo attese dagli operatori del settore.

Nelle procedure sono regolamentate le diverse categorie a cui è possibile ricondurre gli interventi realizzati sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici e le relative condizioni e criteri di ammissibilità, gli impatti sulla Convenzione in essere, gli adempimenti in capo agli Operatori e le modalità di comunicazione al GSE.

Si precisa, inoltre, che per gli interventi completati prima della pubblicazione delle procedure e già comunicati al GSE, l’operatore non dovrà trasmettere ulteriori comunicazioni.

Per maggiori informazioni si rimanda alla news pubblicata nel portale GSE.