DECRETO “Parco Agrisolare”

(Decreto 19 Aprile 2023)

Nota informativa

Con la presente nota informativa intendiamo illustrare i punti essenziali del Decreto 19 Aprile 2023, noto come decreto “Parco Agrisolare”, che intende rafforzare la produzione di energia da fonti rinnovabili su edificio ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, e secondo quali indicazioni/procedure vengono incentivati gli impianti fotovoltaici.

Il Decreto, pubblicato in G.U il 1 Luglio 2023, prevede:

• L’erogazione a fondo perduto di un contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale

• Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

• La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché’ sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

SOGGETTI BENEFICIARI (Dati inviati tramite la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale)

  • CHI SONO:
  1.  Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. Imprese Agroindustriali
  3. Cooperative agricole
  4. I soggetti di cui ai numeri 1,2 e 3 in forma aggregata
  • RUOLO DEL BENEFICIARIO
  1. Realizza gli interventi previsti dall’art. 6, comma 1, del Decreto, sostenendone le spese;
  2. Ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
  3. Risulta titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto
  4. fotovoltaico ed è firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO: 

N.B. INFORMAZIONI NECESSARIE: Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO (La rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese)

  • Per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria (Tabella 1A) l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari al 80% delle spese ammissibili
  • Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A), l’intensità massima riconoscibile è pari :
  1. al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
  2. Al 65% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  3. Al 50% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
  • Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.

L’intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite (Molise, Campania,
  • Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
  • Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza
    il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto (Tabella 4A), l’intensità massima
    riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili

L’intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite

REQUISITI FONDAMENTALI IMPIANTO:

  • Impianto fotovoltaico di nuova costruzione
  • Potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a
    1000 kWp
  • Non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti.
    N.B. i progetti inclusi negli elenchi di cui ai decreti del 21 dicembre 2022, del 30 marzo 2023 e del 20 luglio 2023 può essere presentare domanda a valere sul presente Regolamento esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito dal decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, da effettuarsi prima della presentazione della domanda di agevolazione ai sensi del Decreto e a condizione che i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico non siano già stati avviati. La mancanza di anche una sola di queste condizioni determina l’esclusione dai contribuiti di cui al presente Regolamento.
  • Ogni proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi ovvero unità locali del Soggetto Beneficiario, così come desumibili dalle visure catastali, dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.
  • è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte purché riferite alla stessa Tabella che dovranno essere relative a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare su diverse unità locali dell’azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale

SPESE AMMISSIBILI:

  • Sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a € 1500/kWp.
  • Sono ammesse al contributo, le spese di acquisto e i sistemi di accumulo di energia elettrica, di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 100.000,00 (euro centomila/00)
  • Potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000 (euro trentamila/00).
    Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili. I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.
  • Sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali di spesa, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

SPESE NON AMMISSIBILI:

Non sono ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:

  1. servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla
    consulenza legale o alla pubblicità;
  2. acquisto di beni usati;
  3. acquisto di beni in leasing;
  4. acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  5. acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  6. lavori in economia;

REQUISITI INTERVENTI COMPLEMENTARI:


Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l’impianto fotovoltaico.
Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti interventi “complementari”, dovranno essere avviati in data successiva all’invio della Proposta.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

N.B. non può essere ammesso al contributo l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una qualunque superficie in cui risulti presente eternit o amianto. In ogni caso, in fase di fine lavori (Fase 2) dovrà essere inviato al GSE il formulario di identificazione dei rifiuti relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all’Organo di Vigilanza territorialmente competente.

  • Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
  • Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) per entrambi gli interventi di riqualificazione energetica della copertura, da realizzare nel rispetto della normativa tecnica di settore, dovrà essere inviata una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato


SPESE AMMISSIBILI INTERVENTI COMPLEMENTARI:


Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 700 €/kWp, per la realizzazione di uno o più interventi complementari.

SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO

SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO

È finalmente operativo il Superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio.

Ricordiamo che il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Dove si possono effettuare gli interventi:

  • Parti comuni di edifici condominiali
  • Unità immobiliari indipendenti
  • Singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due)

Sono esclusi: abitazioni signorili, ville e castelli.

Il Superbonus spetta prima di tutto per gli interventi che incrementano:

  • L’efficienza energetica degli edifici
  • Le misure antisismiche

Può essere usato anche per:

  • L’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
  • Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Soggetti interessati:

  • Condomini
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Detrazione 5 quote annuali:

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura e cessione del credito:

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • Di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

  • L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per saperne di più vi invitiamo a visionare la guida dell’Agenzia delle Entrate

TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

Secondo l’art. 36 del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, in presenza del divieto di cumulare incentivi con la detassazione fiscale della Tremonti ambiente, tante aziende hanno il dubbio se presentare alla scadenza del 30 giugno 2020 la richiesta di sanatoria per mantenere gli incentivi erogati dal GSE perché non si sa quale potrà essere la sanzione in sede amministrativa qualora il giudice amministrativo dovesse ritenere non cumulabili le due misure.

Il D.L. 124/2019, all’art. 36 stabilisce che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia per il fotovoltaico è subordinato alla rinuncia della detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente per coloro che ne hanno usufruito e tale rinuncia deve essere corrisposta con la restituzione dei benefici entro il 30 giugno 2020.

È sconsigliato decidere di versare all’Agenzia delle entrate solamente il beneficio effettivamente fruito in quanto c’è il rischio concreto di bruciare sia la posizione fiscale sia la posizione amministrativa considerando che l’Agenzia delle entrate può comunicare al GSE che la procedura non si è perfezionata e quest’ultimo può disporre il provvedimento di rimodulazione della tariffa incentivante.

Date le molte pronunce della giustizia amministrativa che contrastano con quel che dice la legge e altri giudizi in sospeso, per gli operatori coinvolti la situazione è tutt’altro che chiara e alla luce di questo Italia Solare ha scritto al governo una lettera indirizzata al Ministero delle Finanze e inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo Economico e al GSE.

Italia Solare chiede a nome dei suoi associati di ricomprendere la scadenza del 30 giugno tra quelle oggetto di proroga a causa del Covid19, stabilendo come nuova data di scadenza il 30 giugno 2021.

In un comunicato, l’associazione che rappresenta l’intera filiera dell’industria fotovoltaica nazionale ricorda che la norma per come è stata concepita (versamento della aliquota di imposta IRES/IRPEF sull’integrale “variazione in diminuzione” dal reddito di impresa riportata nella dichiarazione dei redditi per fruire della Tremonti Ambiente), obbliga i contribuenti a versare anche importi per agevolazioni che non sono ancora state fruite dagli stessi, ITALIA SOLARE sollecita quindi un pronto intervento da parte del MEF/Agenzia Entrate affinché chiarisca le modalità di attuazione della normativa ed escluda gli effetti “distorsivi” presenti.

L’associazione chiede di prevedere con apposita news del GSE a titolo umanitario e di tutela sociale di non adottare provvedimenti di decadenza o decurtazione della tariffa nei confronti di coloro che entro il 30 giugno 2020 abbiano aderito al meccanismo di cui all’articolo 36 del D.L. 124/2019, di rinuncia al cumulo, rinunciando ai giudizi, ma pagando solo una parte di quanto dovuto.

SUPERBONUS 110%: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DL RILANCIO

SUPERBONUS 110%: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DL RILANCIO

Come anticipato nel precedente articolo, la nuova detrazione al 110% sarà possibile per interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La misura si applica alle persone fisiche (non nell’esercizio di imprese, arti o professioni) oltre che ai condomini e agli IACP e alle cooperative di abitazione.

Per gli interventi di efficienza energetica il superbonus vale solo per lavori su edifici adibiti ad abitazione principale e per le seconde case se sono unità immobiliari in condominio ad esclusione degli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Ci sono tre diverse modalità per fruire dell’Ecobonus 110% sui lavori effettuati:

  • L’interessato si fa carico della spesa per poi beneficiare del credito d’imposta al 110% in 5 quote annuali;

  • Cessione del credito alla banca: in questo caso il contribuente anticipa la spesa in fattura, ma successivamente cede il credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari al fine di ottenere un immediato rimborso della spesa sostenuta;

  • Sconto in fattura: la cessione del credito potrebbe anche essere direttamente all’ impresa che realizza i lavori. In questo caso lo sconto sarebbe in fattura, con l’impresa che poi potrebbe utilizzare il credito al 110% in compensazione per il pagamento delle imposte oppure cederlo essa stessa alle banche;

I lavori ammessi alla nuova detrazione sono i seguenti:

  • Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ammessa sia per parti comuni degli edifici che per edifici unifamiliari

  • Interventi antisismici su edifici in zona sismica 3 (prima c’era solo un’esclusione per la zona 4)

Ricordiamo che fotovoltaico e batterie, come anche tutti gli interventi che attualmente accedono all’ecobonus per l’efficienza energetica, hanno diritto allo sgravio del 110% solo se abbinati ai seguenti interventi: isolamento termico, sostituzione del sistema di climatizzazione o adeguamenti antisismici.

Le colonnine per la ricarica di mezzi elettrici sono invece incentivate con superbonus solo se abbinate a isolamento e sostituzione climatizzazione.

La detrazione al 90% spetta agli interventi antisismici ammessi al superbonus in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Gli interventi di efficienza energetica incentivati dovranno essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma e dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile.

Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento.I

Per il fotovoltaico e le batterie lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale e la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

Il limite di spesa per FV e batterie è di 48mila euro complessivi.

Per i sistemi di storage da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi:

  • Per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza

  • Per interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica il limite è 1.600 €/kW

DL RILANCIO: SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO

DL RILANCIO: SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO

Al fine di fronteggiare la crisi da COVID-19 il DECRETO RILANCIO conterrà tantissime misure a supporto di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Vediamo nel dettaglio le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica e rinnovabili maggiorate al 110% e cedibili alle banche.

SUPERBONUS 110%

Dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 posso essere portate in detrazione fiscale al 110% in 5 rate di pari importo tutte le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

SUPERBONUS PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Si può usufruire del SUPERBONUS al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica.

In caso dei seguenti interventi il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale:

  • Ristrutturazione edilizia
  • Nuova costruzione
  • Ristrutturazione urbanistica

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.

A CHI SPETTA IL SUPERBONUS 110%?

Il nuovo SUPERBONUS al 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)

CESSIONE DEL CREDITO

  • Utilizzo per sé del credito d’imposta

Vediamo insieme un esempio pratico di come funziona, ipotizziamo di sostenere lavori per 10mila euro disponendo quindi un credito di 11mila euro che si porterà in detrazione per 5 anni pagando 2.200 euro di tasse in meno.

  • Cessione del credito

Il credito può essere trasferito alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse.

Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà cederlo senza limite ad una banca e potrà essere goduto come sconto in fattura.

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

In relazione a quanto previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il GSE ha fornito alcune importanti novità per gli operatori che hanno problematiche connesse all’utilizzo di moduli non certificati o con certificazioni non valide, vediamo nel dettaglio:

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che a seguito di verifica GSE hanno subito un provvedimento di decadenza per moduli non certificati o certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 10%.

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che non hanno ancora subito la verifica GSE, ma sanno di avere moduli non certificati o con certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 5%.

In entrambi i casi i soggetti che intendano avvalersi di questa misura dovranno dimostrare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Le previsioni introdotte dal DL 101/2019 non si applicano qualora il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso oppure concluso con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

BONUS CASA 2020: DETRAZIONI FISCALI

BONUS CASA 2020: DETRAZIONI FISCALI

Il bonus casa è un’agevolazione fiscale che consente di beneficiare della detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2020, come l’anno scorso.

Come funziona il Bonus Casa 2020 per ristrutturazioni?

Nel 2020 l’agevolazione fiscale consiste nella detrazione Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) del 50% di quanto speso per i lavori di ristrutturazione effettuati sulla propria abitazione oppure su parti comuni degli edifici residenziali.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile effettivamente versata al condominio entro i termini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione per la ristrutturazione edilizia non è cumulabile con altre agevolazioni

Nel dettaglio il bonus casa non è cumulabile con l’ecobonus al 65% per gli interventi di risparmio energetico (lavori di riqualificazione energetica, installazione di caldaie, pompe di calore o impianti a biomassa).

Quali sono i lavori di ristrutturazione incentivati?

Tra i vari lavori di ristrutturazione incentivati troviamo gli interventi per il risparmio energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ad esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a servizio dell’abitazione, cioè per usi domestici di illuminazione e alimentazione di apparecchi elettrici.

Chi può chiedere la Detrazione al 50% per le Ristrutturazioni?

Posso beneficiare della detrazione al 50% tutti i contribuenti residenti o meno in Italia assoggettati dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Il soggetto può essere il proprietario dell’immobile oppure il titolare di diritti di godimento sull’immobile stesso.

Come fare il bonifico per la detrazione al 50%?

Per ottenere il beneficio fiscale i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressamente indicato:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Si può effettuare il pagamento anche con carta di credito, intestata al titolare, ma non con assegni o contanti.

Come avere la Detrazione al 50% per le Ristrutturazioni?

Per beneficiare della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della comunicazione all’Enea sui lavori realizzati, come previsto per l’ecobonus.

Come inviare all’Enea la detrazione fiscale?

L’invio delle informazioni deve avvenire sull’apposito sito web entro 90 giorni a partire dalla data di fine lavori o del collaudo.

La comunicazione dei dati all’Enea è obbligatoria per gli impianti tecnologici: impianti fotovoltaici, impianti solare termico, caldaie a condensazione o a biomassa, pompe di calore, valvole termostatiche, microcogeneratori.

PROROGA “CURA ITALIA”: DIFFERIMENTO TERMINI OBBLIGHI TRIBUTARI

PROROGA “CURA ITALIA”: DIFFERIMENTO TERMINI OBBLIGHI TRIBUTARI

L’art.  62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19” dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni.

Pertanto, nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 26, comma 13 e 14; 53, comma 8 e 53-bis, comma 3, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.

Rimane fermo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 13 e art.  56, comma 1) in relazione all’ effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, ai sensi dell’art.60.

Pertanto, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’ anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’ energia elettrica:

  •  provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;

  • potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.

In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

All’atto della presentazione delle dichiarazioni, i soggetti obbligati in oggetto richiamati provvederanno ad attualizzare le cennate operazioni di liquidazione del debito e a definire i ratei in acconto per l’anno 2020. 

È stato citato il mandato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli datato 18 marzo 2020, numero protocollo: 93676 / RU.

2020: tutti gli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici

2020: TUTTI GLI INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Gli incentivi e le agevolazioni previsti nel 2020 a favore di chi desidera acquistare e installare un impianto fotovoltaico sono diversi sia a livello residenziale che aziendale.

Parlando di incentivi fotovoltaici residenziali troviamo il “Bonus Ristrutturazioni”.

Il Bonus Ristrutturazioni offre la possibilità al contribuente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, il 50% delle spese sostenute fino il 31 dicembre 2020 per gli interventi di ristrutturazione edilizia e le installazioni di impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili.

Tra le spese che vengono rimborsate al 50% con il bonus ristrutturazioni troviamo: i costi d’acquisto dei pannelli solari, altri componenti e i costi d’istallazione che rientrano in quei beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta 10%. Inoltre tutte le spese di progettazione, prestazioni professionali, redazione della relazione di conformità, perizie, sopralluoghi, imposta di bollo e rilascio di concessioni e autorizzazioni ai lavori.

Nello specifico la detrazione del 50% funziona nel seguente modo: la somma delle spese sostenute viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo che saranno detratte dal beneficiario tramite dichiarazione dei redditi per 10 anni.

Per usufruire dell’agevolazione fiscale è molto importante effettuare i pagamenti di tutte le spese sopra indicate tramite bonifico specificando nella causale la norma di riferimento ( l’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi ) e il proprio codice fiscale.

Facciamo un esempio: Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico

Costo impianto fotovoltaico da 6 kW = 10.000 Euro iva inclusa 10% (Chiavi in mano), per cui la Detrazione fiscale al 50% è pari a 5.000 Euro (Detrazione fiscale complessiva su impianto fotovoltaico). Detrazione Fiscale annua = 5.000 / 10 = 500 Euro / anno.

Le novità riguardanti le aziende sono le seguenti: nuovo credito d’imposta, la nuova Sabatini e accumuli per il fotovoltaico.

In sostituzione del super – ammortamento quest’anno troviamo il nuovo credito d’imposta del 6% il quale favorisce un vantaggio fiscale a tutte le imprese e professionisti che realizzano investimenti in beni materiali, nuovi e strumentali all’ esercizio dell’impresa, arte o professione.

Il nuovo credito d’imposta comporta un vantaggio fiscale del 6% da ripartire in 5 anni.

Nel 2020 la “nuova Sabatini” è maggiorata del 30% rispetto al tasso standard per tutti gli investimenti produttivi ecosostenibili come l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e a basso impatto ambientale.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici c’è la possibilità di sfruttare il nuovo credito d’imposta del 6% per l’acquisto di batterie da installare negli impianti non incentivati in conto energia.

Invece è differente la procedura per gli impianti fotovoltaici che ricevono incentivi in conto energia in quanto devono verificare l’effettiva possibilità di cumulare il credito d’imposta attraverso l’ Agenzia delle Entrate e una specifica richiesta al MISE.

Art. 13-Bis: riduzione delle sanzioni GSE

ART. 13-BIS: RIDUZIONE DELLE SANZIONI GSE

Il 02 novembre 2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il testo della legge di conversione del DL–Crisi che contiene importanti novità in merito alle sanzioni del GSE su impianti incentivati trovati non in regola.

Nel caso specifico facciamo riferimento all’ art. 13-bis, ovvero quello dedicato alla riduzione delle sanzioni GSE da incentivazione FER.

La norma prevede una riduzione percentuale delle sanzioni applicate dal GSE a seguito dei suoi controlli, nel caso venissero riscontrate anomalie negli impianti fotovoltaici incentivati, è una norma modificata al ribasso, con effetti anche retroattivi.

I tagli degli incentivi sono passati al 10% e 50% e non solo, tale taglio potrebbe scendere ulteriormente al 5% e 25% se solo si fosse consapevoli e si autodenunciasse prima un irregolarità del proprio impianto.

I proprietari degli impianti fotovoltaici potrebbero beneficiare di una sanzione molto più bassa avendo così la possibilità di tutelare al massimo l’incentivo.

Occorre però tenere a mente che la riduzione al 5% e 25% non è automatica e bisogna essere consapevoli della propria situazione per poter ottenere questo importante vantaggio a livello economico anzi che la revoca totale dell’incentivo.

Quindi è indispensabile conoscere la propria situazione verificando il proprio impianto.

Una volta saputo in che condizioni è l’impianto, qualora emergessero irregolarità, sarebbe l’ideale autodenunciarsi per usufruire dell’ulteriore riduzione delle sanzioni.

Diventa così indispensabile eseguire un’analisi preventiva della documentazione dell’impianto.

Investire in un’analisi preventiva della documentazione, quindi rappresenta la possibilità o di confermare che si possiede il pieno diritto a percepire quell’incentivo oppure l’opportunità di avviare azioni correttive a tutela dell’investimento fatto e dell’incentivo stesso.