DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%
DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%
Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), viene dato il tanto atteso via libera ai benefici fiscali del 110%.
Ricordiamo che la nuova detrazione del 110% vale per interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).
La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il Superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle seguenti categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici
Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.
Gli interventi ammessi sono:
- Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
- Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
- Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
- Impianti a pompa di calore
- Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).
Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.
SUPERBONUS 110%: FOTOVOLTAICO E BATTERIE
Installare un impianto fotovoltaico senza abbinare uno dei tre interventi principali previsti dal decreto come l’isolamento delle superfici opache degli edifici, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o gli interventi antisismici non dà diritto allo sgravio del 110% ma si potrà comunque godere della detrazione del 50% che con il decreto Rilancio è diventata cedibile.
Inoltre, per avere diritto al Superbonus, il totale degli interventi deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe più alta possibile da dimostrare attraverso l’APE.
Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi e per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Inoltre, la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.
Un’altra novità della norma introdotta alla Camera stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.
Il condominio che vuole installare un impianto FV oltre i 20 kW e fino a 200 non dovrà più aprire una Partita Iva e, soprattutto, questi impianti possono ottenere il 110% di detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kW – (che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV) e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp può accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.
DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%