Requisiti dei professionisti che operano su impianti Fv, pubblicata la nuova norma UNI 11696:2017

Requisiti dei professionisti che operano su impianti Fv, pubblicata la nuova norma UNI 11696:2017

E’ in vigore dal 30 novembre 2017 la norma UNI 11696:2017 rivolta a tutti gli operatori professionali di impianti fotovoltaici, elaborata dalla CT 281 CTI “Energia solare” ed avente titolo:

“Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti fotovoltaici – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”

La norma – spiega l’UNI – stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli impianti fotovoltaici e i loro componenti.

In particolare di coloro che:

  • redigono i documenti di corredo
  • installano, posano in opera, ampliano, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova e/o verifica, mettono in servizio
  • eseguono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria
  • mantengono in stato di funzionamento in sicurezza gli impianti fotovoltaici in termini di conoscenza, abilità e competenza

La norma, nel descrivere l’attività professionale, distingue 3 differenti profili specialistici:

  • Responsabile tecnico (Profilo A)
  • Installatore (Profilo B)
  • Manutentore (Profilo C)

 

Bas Engineering, operatore specializzato in progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici ed in linea con i requisiti della norma 11696:2017,  accoglie con favore norme di questo tipo, che operano a tutela dei professionisti del settore Fv e degli investitori.

 

Adeguamenti Delibera 786/16

 Taratura dispositivi di interfaccia – Delibera AEEGSI 786/2016/R/Eel

La Delibera AEEGSI 786 /2016 ha stabilito le Tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui Sistemi di Protezione (SPI e SPG) di cui alle Norme CEI 0-21 e 0-16;
Si ricorda che l’effettuazione di verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l’obbligatorietà e l’uniformazione di tali verifiche periodiche quindi completano il percorso avviato con la deliberazione 84/2012/R/eel (Noto anche come Adeguamento A70).
Sono oggetto di taratura dei Sistemi di protezione tutti gli impianti di produzione di potenza superiore a 11,08 kW
TEMPISTICHE DELLE VERIFICHE

  • IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’ 1 Agosto 2016 in poi
    TEMPISTICA: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’ 1 Luglio 2012 fino al 31 Luglio 2016
    TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
    a) il 31 marzo 2018
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
  • IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012,
    TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
    a) il 31 dicembre 2017
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
  • IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: fino al 31 dicembre 2009
    TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
    a) 30 settembre 2017
    b) 5 anni dalla precedente verifica documentata.

MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA TARARUTA, VERIFICA E POSSIBILI SOSPENSIONI:
La Deliberazione prevede inoltre che:

  • i gestori di rete (GDR) , segnalino a tutti i soggetti interessati, attraverso il proprio sito internet ovvero attraverso il portale informatico, l’entrata in vigore della medesima deliberazione e le relative disposizioni;
  • qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete (GDR) , il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 luglio 2012, fino alla comunicazione dell’avvenuta effettuazione della verifica;
  • rimanga ferma la possibilità, in capo ai gestori di rete (GDR) e declinata nel regolamento di esercizio, di sospendere il servizio di connessione fino all’avvenuta effettuazione delle verifiche, precisando che l’eventuale sospensione del servizio di connessione possa essere effettuata dai gestori di rete solo previo preavviso e comunque dopo aver lasciato al produttore almeno due ulteriori mesi

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