TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

Secondo l’art. 36 del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, in presenza del divieto di cumulare incentivi con la detassazione fiscale della Tremonti ambiente, tante aziende hanno il dubbio se presentare alla scadenza del 30 giugno 2020 la richiesta di sanatoria per mantenere gli incentivi erogati dal GSE perché non si sa quale potrà essere la sanzione in sede amministrativa qualora il giudice amministrativo dovesse ritenere non cumulabili le due misure.

Il D.L. 124/2019, all’art. 36 stabilisce che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia per il fotovoltaico è subordinato alla rinuncia della detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente per coloro che ne hanno usufruito e tale rinuncia deve essere corrisposta con la restituzione dei benefici entro il 30 giugno 2020.

È sconsigliato decidere di versare all’Agenzia delle entrate solamente il beneficio effettivamente fruito in quanto c’è il rischio concreto di bruciare sia la posizione fiscale sia la posizione amministrativa considerando che l’Agenzia delle entrate può comunicare al GSE che la procedura non si è perfezionata e quest’ultimo può disporre il provvedimento di rimodulazione della tariffa incentivante.

Date le molte pronunce della giustizia amministrativa che contrastano con quel che dice la legge e altri giudizi in sospeso, per gli operatori coinvolti la situazione è tutt’altro che chiara e alla luce di questo Italia Solare ha scritto al governo una lettera indirizzata al Ministero delle Finanze e inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo Economico e al GSE.

Italia Solare chiede a nome dei suoi associati di ricomprendere la scadenza del 30 giugno tra quelle oggetto di proroga a causa del Covid19, stabilendo come nuova data di scadenza il 30 giugno 2021.

In un comunicato, l’associazione che rappresenta l’intera filiera dell’industria fotovoltaica nazionale ricorda che la norma per come è stata concepita (versamento della aliquota di imposta IRES/IRPEF sull’integrale “variazione in diminuzione” dal reddito di impresa riportata nella dichiarazione dei redditi per fruire della Tremonti Ambiente), obbliga i contribuenti a versare anche importi per agevolazioni che non sono ancora state fruite dagli stessi, ITALIA SOLARE sollecita quindi un pronto intervento da parte del MEF/Agenzia Entrate affinché chiarisca le modalità di attuazione della normativa ed escluda gli effetti “distorsivi” presenti.

L’associazione chiede di prevedere con apposita news del GSE a titolo umanitario e di tutela sociale di non adottare provvedimenti di decadenza o decurtazione della tariffa nei confronti di coloro che entro il 30 giugno 2020 abbiano aderito al meccanismo di cui all’articolo 36 del D.L. 124/2019, di rinuncia al cumulo, rinunciando ai giudizi, ma pagando solo una parte di quanto dovuto.

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

In relazione a quanto previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il GSE ha fornito alcune importanti novità per gli operatori che hanno problematiche connesse all’utilizzo di moduli non certificati o con certificazioni non valide, vediamo nel dettaglio:

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che a seguito di verifica GSE hanno subito un provvedimento di decadenza per moduli non certificati o certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 10%.

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che non hanno ancora subito la verifica GSE, ma sanno di avere moduli non certificati o con certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 5%.

In entrambi i casi i soggetti che intendano avvalersi di questa misura dovranno dimostrare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Le previsioni introdotte dal DL 101/2019 non si applicano qualora il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso oppure concluso con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.