Detrazione fiscale su fotovoltaico in conto energia

DETRAZIONE FISCALE SU FOTOVOLTAICO IN CONTO ENERGIA

Il sottosegretario MISE, durante un’intervista, ci anticipa una news pubblicata sul sito del ministero dello Sviluppo Economico che avrà per oggetto la questione dell’accesso alle detrazioni fiscali per sistemi di accumulo installati su impianti fotovoltaici incentivati con il Conto energia.

L’agenzia delle Entrate, dichiara in una circolare pubblicata a Giugno 2019, che “l’istallazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti”

Tutti gli impianti residenziali fino a 6 kWp incentivati con il conto energia sono tagliati fuori dallo sgravio e una delle prime news pubblicate sul sito del ministero avrà come oggetto di risolvere questo problema.

La fiducia si ripone nei vari incontri che si sono svolti tra i servizi tecnici delle Entrate e del Ministero che sembra siano arrivati a trovare una soluzione finale.


No annullamento incentivi GSE, SI alla decurtazione “progressiva”

No annullamento incentivi GSE, SI alla decurtazione “progressiva”

Secondo l’articolo 42 comma 3 del Dlgs n. 28/2011 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) prima di decretare la decadenza dell’ incentivo di un impianto FER, è tenuto per legge a valutare una decurtazione “progressiva” dello stesso variabile tra il 20 e l’80% proporzionalmente all’ entità della violazione rilevata.

Il 30 Luglio 2019 durante la sentenza n. 10129, il Tar Lazio si è espresso in merito al caso di una società alla quale il GSE ha annullato gli incentivi in seguito al rilievo di alcune difformità.

Nonostante le difformità riscontrate sono state confermate dai giudici amministrativi, quest’ultimi ricordano che l’art. 42 stabilisce che il GSE, prima di decretare la decadenza immediata dell’incentivo, è tenuto per legge a valutare l’applicabilità della norma che prevede una decurtazione ‘progressiva’ dell’incentivo stesso.”

Per salvaguardare l’incentivo percepito è fondamentale tutelarsi effettuando una verifica preventiva di tutta la documentazione e dell’impianto stesso in quanto il GSE non applica alla lettera quanto espressamente citato dalla legge.

Decreto FER 1 e Bando per Registri e Aste

Decreto FER 1 e Bando per Registri e Aste

Il nuovo Decreto FER 1, entrato in vigore il 10 Agosto 2019, prevede l’accesso agli incentivi per quattro gruppi differenti di impianti.

Nel Gruppo A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione.

Nel Gruppo A-2 sono previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto.

Nel Gruppo B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.

Nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per il rifacimento totale o parziale di impianti eolici on- shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

A seconda della potenza dell’impianto, il Decreto prevede due differenti modalità di assegnazione degli 8.000 MW disponibili:

  1. Iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1 MW (e superiore a 20 kW per i fotovoltaici)
  2. Partecipazione a Procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante, per impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW

Il Decreto prevede 7 bandi per la partecipazione ai Registri e alle Aste ed aventi la prima apertura al 30 settembre 2019.

Nella prima procedura la parte assegnata per i registri è la seguente:

  • Gruppo A: 45 MW
  • Gruppo A-2: 100 MW
  • Gruppo B: 10 MW
  • Gruppo C: 10 MW

Nella prima procedura ecco i contingenti per le aste:

  • Gruppo A: 500 MW
  • Gruppo B: 5 MW
  • Gruppo C: 60 MW

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro memorandum sul DM 4 Luglio 2019!

La ” Nuova Sabatini”

La ” Nuova Sabatini”

La “Nuova Sabatini” o Beni strumentali è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Si rivolge alle Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
  • hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’ apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

  • attività finanziarie e assicurative
  • attività connesse all’ esportazione e per gli interventi subordinati all’ impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Sono finanziati i beni nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” oltre a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

Il funzionamento è il seguente: la PMI presenta alla banca o all’ intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo ministeriale. Una volta verificati la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, se soddisfano i criteri richiesti, la banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. Per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000,00 euro, l’agevolazione è erogata alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolata per l’erogazione della prima quota.

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

In base alle ultime novità, all’interno del decreto Sblocca cantieri 2019, c’è la reintroduzione del Super ammortamento 130% dopo che la Legge di Bilancio 2019 ne aveva visto la cancellazione e la sola proroga all’ iper ammortamento.

Il Super ammortamento 130% è stato introdotto al fine di incentivare e stimolare gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi da parte delle imprese italiane, prevede la possibilità di fruire di una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, un’ imputazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Il Super ammortamento 2019 ci sarà, per cui gli interessati potranno fruire della maggiorazione 30% del costo di acquisto anche nel 2019.

Il Super ammortamento spetta a:

  • Soggetti titolari di reddito d’impresa
  • Professionisti

Il Super ammortamento non spetta a:

  • Ai contribuenti nel regime forfettario
  • Imprese marittime

Le aziende usufruiscono della maggiorazione del 30% dei costi utilizzati per l’acquisto di beni strumentali:

  • Materiali, quindi sono esclusi gli acquisti di beni immateriali
  • A uso durevole e atti ad essere utilizzati, da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione, all’interno del processo produttivo del soggetto medesimo. Di conseguenza sono esclusi i beni destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita.
  • Nuovi, quindi beni non usati.

Il super ammortamento 2018 funziona nel seguente modo: se l’azienda o il professionista acquista un bene strumentale nuovo, tra quelli agevolabili, e lo paga 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale, è a 130.

Il super ammortamento consiste quindi nel poter aumentare del 30% il costo del bene acquistato.

La durata del super ammortamento è stabilita in relazione agli investimenti effettuati:

  • dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
  • Fino al 30 Giugno 2019 a condizione che entro il 31 Dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal soggetto venditore e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il GSE in merito alla cumulabilità tra la legge Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti erogate dal GSE di cui ai Conti Energia successivi al II.

Il TAR Lazio ha infatti disposto l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2017 e successiva comunicazione di proroga del 31/12/2019, mediante cui il GSE aveva imposto agli operatori, al fine di continuare a fruire delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, consistenti in una riduzione del peso fiscale proporzionale ai costi di investimento ambientale affrontati dai produttori del settore, per l’impossibilità di cumulare i due benefici. Più in particolare, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, traducendosi dunque, il beneficio fiscale, in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui era stato effettuato l’investimento di importo pari alla parte dei costi oggetto dell’agevolazione.

La sentenza avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, dando voce a centinaia di operatori che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia. Essendo infatti state annullate le comunicazioni del GSE che imponevano di optare tra Tremonti Ambiente ed incentivi, il GSE non potrà che conformarsi alle indicazioni fornite dal TAR Lazio per ogni ulteriore ed eventuale determinazione sul tema. Sebbene la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con la sentenza in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.

Fotovoltaico non incentivato, Solarcentury espande le operazioni in Italia

Fotovoltaico non incentivato, Solarcentury espande le operazioni in Italia

Solarcentury, la società elettrica globale integrata solare con le operazioni in Europa, America Latina e Africa, ha annunciato il 1 Maggio 2019 che sta tornando ad investire in Italia.

Si prevede che gli sviluppi delle fattorie solari aumenteranno significativamente in Italia nel prossimo decennio grazie alla continua riduzione dei costi dell’energia solare e al progressivo Piano Integrato Nazionale per il Clima e l’Energia del 2030, che mira a una capacità fotovoltaica installata cumulativa di 50 GW da 2030 .

Solarcentury, con sede nel Regno Unito, il cui team di 220 persone opera attualmente in 10 mercati internazionali, ha in programma di espandere ulteriormente la propria pipeline globale da 5 GW di fattorie solari senza sussidi in Italia insieme a un numero di partner di sviluppo locale.

Solarcentury sostiene che il mercato italiano dell’energia solare sta entrando in una fase interessante. Il solare in Italia non richiede più sussidi per essere competitivi, rendendo questo mercato una scelta sempre più allettante per gli investitori.

L’obiettivo della società elettrica è quello di combattere il cambiamento climatico con l’energia solare e di consentire una transizione rapida e significativa verso l’energia zero del carbonio. Con la tecnologia disponibile e la generazione di energia solare ora più economica dei combustibili fossili, non c’è mai stato un momento migliore per aumentare il livello di energia solare in tutto il mondo.

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Classifica migliori Inverter FV monofase

Classifica migliori Inverter FV monofase

Uno studio svolto da Clean Energy Reviews stila una classifica selezionando i migliori inverter FV monofase secondo alcuni parametri come qualità, affidabilità, assistenza, garanzia, tipologia, caratteristiche e monitoraggio.

La classifica è relativa a inverter FV di stringa monofase componenti che possono avere una durata dai 10 anni fino ai 20 e che, a differenza dei moduli, in caso di sopravvenuti difetti possono causare l’arresto della produzione solare. Motivo in più per cercare di fare su questo prodotto un attento investimento iniziale.

Una buona marca di solito dovrebbe avere un’offerta estesa del servizio di garanzia da poter assicurare anche tempi rapidi di riparazione, per evitare un lungo fuori servizio con impatti finanziari spesso gravosi per il proprietario dell’impianto FV.

I migliori 5 inverter solari secondo Clean Energy Reviews sono:

  • 1- Fronius gamma Primo & Galvo;
  • 2- SMA gamma New Sunny Boy;
  • 3- SolarEdge gamma SE;
  • 4- ABB gamma New UNO;
  • 5- SolarX Power gamma New X1;

Fronius: L’inverter di fabbricazione austriaca ha esteso il suo periodo di garanzia a 10 anni, consente una semplice installazione ed oggi una sua caratteristica è l’integrazione di un isolatore di CC solare con una conseguente installazione facilitata. Per il monitoraggio, il WiFi è diventato uno standard per tutti gli inverter Fronius tramite Fronius Solar Web. Uno smart meter a parte consente di monitorare la produzione di energia e il consumo, così da poter essere usato come un sistema completo di home manager.

SMA: La produzione del nuovo inverter Sunny Boy è ora stata trasferita in Cina. Nonostante questo cambiamento della società tedesca, l’inverte SMA resta uno dei più affidabili e di più alta qualità sul mercato. Probabilmente, mantenendo costantemente elevato il livello di testing e controllo di qualità, la scelta dell’azienda pagherà con prezzi di vendita più competitivi. Il servizio di assistenza della SMA continua ad essere molto affidabile; viene fornita anche un’ opzione per estendere la garanzia a 10 anni. Qualche dubbio sulla scelta fatta sul nuovo modello si baserà per l’installazione e il monitoraggio solo sulla comunicazione WiFi eliminando il classico pannello display, pertanto un’ affidabile livello di connessione sarà determinante. Il sistema di monitoraggio gratuito dei sistemi SMA resta uno dei migliori grazie al sunny portal.

SolarEdge: Gli inverter SolarEdge, di fabbricazione statunitense, hanno  spopolato sul mercato australiano in combinazione con il sistema di storage Powerwall di Tesla fin dall’ inizio del 2016, per la compatibilità del modello StorEdge con batterie ad alto voltaggio e monofase. Il maggiore vantaggio dell’inverter SolarEdge sui concorrenti è legato al monitoraggio a livello di modulo FV grazie ai “DC Optimisers”: grazie all’ opzione WiFi si può valutare la produzione per ciascun pannello. Gli inverter hanno un record per la durata della garanzia: 12 anni. Molto apprezzate sono le app per smartphone per il monitoraggio da remoto.

ABB: Gli inverter di ABB sono al quarto posto perché, a dire degli autori dell’analisi, scontano un minore apprezzamento rispetto ai primi tre marchi da parte degli installatori intervistati, soprattutto per il servizio al cliente praticato con gli inverter della vecchia gamma ABB PVI. I nuovi inverter monofase UNO-TL e UNO-TL-DM-PLUS potrebbero però ribaltare questo giudizio, se si punterà alla qualità dei servizi di supporto. Questo nuovi inverter hanno un interfaccia plug&play, più leggera e compatta ed offrono anche un backup in caso di blackout.

SolaX Power: La società cinese è parte del gruppo Suntellite che fabbrica celle FV, moduli e anche inverter. È entrata nel mercato con un battery-inverter molto economico ed ora, puntando molto su ricerca e sviluppo, sta lavorando per produrre inverter con caratteristiche avanzate rispetto a produttori di minor livello. La gamma X1 ha sicuramente un design meno accattivante delle rivali europee, ma può competere su un prezzo molto più basso, che metterà pressione a quei marchi di gamma più alta,  visto che può comunque contare su prestazioni molto elevate.

Ecobonus 2019 – Detrazioni fiscali ristrutturazione

Ecobonus 2019 – Detrazioni fiscali ristrutturazione

L’Ecobonus 2018 prorogato fino al 31 Dicembre 2019 è un’ agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, edifici condominiali, uffici, negozi e capannoni. Tale agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’IRES se impresa o società, che lo stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti.

Sono spese detraibili Ecobonus quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico, come ad esempio l’istallazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.

La detrazione IRPEF spettanti per questo tipo di interventi e al 65%.

Rispetto allo scorso anno, alcuni incentivi dell’ Ecobonus hanno subito delle importanti modifiche:

  • Bonus tende da interni e tende da sole: per questa tipologia di tende è prevista una detrazione del 50%.
  • Bonus zanzariere provviste di schermature solari: in relazione all’ acquisto di questi sistemi di protezione è stata stabilita una detrazione del 50%
  • Bonus infissi e finestre: in entrambi i casi è prevista una detrazione del 50%.
  • Bonus caldaia: in questo caso la tipologia di incentivo cambia a seconda delle prestazioni energetiche della caldaia; si può variare da uno 0% di detrazione se si installa una caldaia di classe B fino ad un 65% di detrazione se si installa una caldaia a condensazione di classe A.

Attualmente, il tetto di spesa massima con l’ Ecobonus è:

  • Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
  • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi, il tetto massimo di spesa è 60.000 euro;
  • Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro;

A chi spetta la detrazione del 65%?

I soggetti a cui spetta la detrazione del 65% sono tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita Iva, che possiedono, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico.

Sono ammessi all’ Ecobonus:

  • Persone Fisiche;
  • Titolare di Partita Iva esercenti arti e professionisti;
  • Contribuenti con redditi d’impresa (Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali spetta la detrazione dell’ Ecobonus sull’ IRES);
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

Come funziona la detrazione?

La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quote di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi. La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia d’intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né essere richiesta a rimborso.

Ecobonus quali documenti servono?

Il contribuente una volta terminati i lavori di riqualificazione energetica, per fruire dell’agevolazione fiscale deve presentare una specifica documentazione Ecobonus:

  • Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o impianti geotermici;
  • Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata compilabile;
  • Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge solo in caso di installazione finestre e infissi e sostituzione impianto climatizzazione invernale superiore a 100 kw;
  • La certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica;