DECRETO “Parco Agrisolare”

(Decreto 19 Aprile 2023)

Nota informativa

Con la presente nota informativa intendiamo illustrare i punti essenziali del Decreto 19 Aprile 2023, noto come decreto “Parco Agrisolare”, che intende rafforzare la produzione di energia da fonti rinnovabili su edificio ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, e secondo quali indicazioni/procedure vengono incentivati gli impianti fotovoltaici.

Il Decreto, pubblicato in G.U il 1 Luglio 2023, prevede:

• L’erogazione a fondo perduto di un contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale

• Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

• La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché’ sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

SOGGETTI BENEFICIARI (Dati inviati tramite la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale)

  • CHI SONO:
  1.  Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. Imprese Agroindustriali
  3. Cooperative agricole
  4. I soggetti di cui ai numeri 1,2 e 3 in forma aggregata
  • RUOLO DEL BENEFICIARIO
  1. Realizza gli interventi previsti dall’art. 6, comma 1, del Decreto, sostenendone le spese;
  2. Ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
  3. Risulta titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto
  4. fotovoltaico ed è firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO: 

N.B. INFORMAZIONI NECESSARIE: Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO (La rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese)

  • Per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria (Tabella 1A) l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari al 80% delle spese ammissibili
  • Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A), l’intensità massima riconoscibile è pari :
  1. al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
  2. Al 65% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  3. Al 50% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
  • Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.

L’intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite (Molise, Campania,
  • Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
  • Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza
    il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto (Tabella 4A), l’intensità massima
    riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili

L’intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite

REQUISITI FONDAMENTALI IMPIANTO:

  • Impianto fotovoltaico di nuova costruzione
  • Potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a
    1000 kWp
  • Non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti.
    N.B. i progetti inclusi negli elenchi di cui ai decreti del 21 dicembre 2022, del 30 marzo 2023 e del 20 luglio 2023 può essere presentare domanda a valere sul presente Regolamento esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito dal decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, da effettuarsi prima della presentazione della domanda di agevolazione ai sensi del Decreto e a condizione che i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico non siano già stati avviati. La mancanza di anche una sola di queste condizioni determina l’esclusione dai contribuiti di cui al presente Regolamento.
  • Ogni proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi ovvero unità locali del Soggetto Beneficiario, così come desumibili dalle visure catastali, dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.
  • è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte purché riferite alla stessa Tabella che dovranno essere relative a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare su diverse unità locali dell’azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale

SPESE AMMISSIBILI:

  • Sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a € 1500/kWp.
  • Sono ammesse al contributo, le spese di acquisto e i sistemi di accumulo di energia elettrica, di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 100.000,00 (euro centomila/00)
  • Potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000 (euro trentamila/00).
    Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili. I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.
  • Sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali di spesa, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

SPESE NON AMMISSIBILI:

Non sono ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:

  1. servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla
    consulenza legale o alla pubblicità;
  2. acquisto di beni usati;
  3. acquisto di beni in leasing;
  4. acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  5. acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  6. lavori in economia;

REQUISITI INTERVENTI COMPLEMENTARI:


Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l’impianto fotovoltaico.
Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti interventi “complementari”, dovranno essere avviati in data successiva all’invio della Proposta.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

N.B. non può essere ammesso al contributo l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una qualunque superficie in cui risulti presente eternit o amianto. In ogni caso, in fase di fine lavori (Fase 2) dovrà essere inviato al GSE il formulario di identificazione dei rifiuti relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all’Organo di Vigilanza territorialmente competente.

  • Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
  • Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) per entrambi gli interventi di riqualificazione energetica della copertura, da realizzare nel rispetto della normativa tecnica di settore, dovrà essere inviata una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato


SPESE AMMISSIBILI INTERVENTI COMPLEMENTARI:


Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 700 €/kWp, per la realizzazione di uno o più interventi complementari.

SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO

SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO

È finalmente operativo il Superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio.

Ricordiamo che il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Dove si possono effettuare gli interventi:

  • Parti comuni di edifici condominiali
  • Unità immobiliari indipendenti
  • Singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due)

Sono esclusi: abitazioni signorili, ville e castelli.

Il Superbonus spetta prima di tutto per gli interventi che incrementano:

  • L’efficienza energetica degli edifici
  • Le misure antisismiche

Può essere usato anche per:

  • L’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
  • Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Soggetti interessati:

  • Condomini
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Detrazione 5 quote annuali:

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura e cessione del credito:

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • Di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

  • L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per saperne di più vi invitiamo a visionare la guida dell’Agenzia delle Entrate

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), viene dato il tanto atteso via libera ai benefici fiscali del 110%.

Ricordiamo che la nuova detrazione del 110% vale per interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).

La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il Superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle seguenti categorie catastali:

  1. A/1: abitazioni di tipo signorile;
  2. A/8: abitazioni in ville;
  3. A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.

Gli interventi ammessi sono:

  1. Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
  2. Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
  3. Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
  4. Impianti a pompa di calore
  5. Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

SUPERBONUS 110%: FOTOVOLTAICO E BATTERIE

Installare un impianto fotovoltaico senza abbinare uno dei tre interventi principali previsti dal decreto come l’isolamento delle superfici opache degli edifici, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o gli interventi antisismici non dà diritto allo sgravio del 110% ma si potrà comunque godere della detrazione del 50% che con il decreto Rilancio è diventata cedibile.

Inoltre, per avere diritto al Superbonus, il totale degli interventi deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe più alta possibile da dimostrare attraverso l’APE.

Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi e per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Inoltre, la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

Un’altra novità della norma introdotta alla Camera stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Il condominio che vuole installare un impianto FV oltre i 20 kW e fino a 200 non dovrà più aprire una Partita Iva e, soprattutto, questi impianti possono ottenere il 110% di detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kW – (che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV) e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp può accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

Secondo l’art. 36 del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, in presenza del divieto di cumulare incentivi con la detassazione fiscale della Tremonti ambiente, tante aziende hanno il dubbio se presentare alla scadenza del 30 giugno 2020 la richiesta di sanatoria per mantenere gli incentivi erogati dal GSE perché non si sa quale potrà essere la sanzione in sede amministrativa qualora il giudice amministrativo dovesse ritenere non cumulabili le due misure.

Il D.L. 124/2019, all’art. 36 stabilisce che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia per il fotovoltaico è subordinato alla rinuncia della detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente per coloro che ne hanno usufruito e tale rinuncia deve essere corrisposta con la restituzione dei benefici entro il 30 giugno 2020.

È sconsigliato decidere di versare all’Agenzia delle entrate solamente il beneficio effettivamente fruito in quanto c’è il rischio concreto di bruciare sia la posizione fiscale sia la posizione amministrativa considerando che l’Agenzia delle entrate può comunicare al GSE che la procedura non si è perfezionata e quest’ultimo può disporre il provvedimento di rimodulazione della tariffa incentivante.

Date le molte pronunce della giustizia amministrativa che contrastano con quel che dice la legge e altri giudizi in sospeso, per gli operatori coinvolti la situazione è tutt’altro che chiara e alla luce di questo Italia Solare ha scritto al governo una lettera indirizzata al Ministero delle Finanze e inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo Economico e al GSE.

Italia Solare chiede a nome dei suoi associati di ricomprendere la scadenza del 30 giugno tra quelle oggetto di proroga a causa del Covid19, stabilendo come nuova data di scadenza il 30 giugno 2021.

In un comunicato, l’associazione che rappresenta l’intera filiera dell’industria fotovoltaica nazionale ricorda che la norma per come è stata concepita (versamento della aliquota di imposta IRES/IRPEF sull’integrale “variazione in diminuzione” dal reddito di impresa riportata nella dichiarazione dei redditi per fruire della Tremonti Ambiente), obbliga i contribuenti a versare anche importi per agevolazioni che non sono ancora state fruite dagli stessi, ITALIA SOLARE sollecita quindi un pronto intervento da parte del MEF/Agenzia Entrate affinché chiarisca le modalità di attuazione della normativa ed escluda gli effetti “distorsivi” presenti.

L’associazione chiede di prevedere con apposita news del GSE a titolo umanitario e di tutela sociale di non adottare provvedimenti di decadenza o decurtazione della tariffa nei confronti di coloro che entro il 30 giugno 2020 abbiano aderito al meccanismo di cui all’articolo 36 del D.L. 124/2019, di rinuncia al cumulo, rinunciando ai giudizi, ma pagando solo una parte di quanto dovuto.

MODULI FOTOVOLTAICI NON CONFORMI: PROROGATA SCADENZA PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA

MODULI FOTOVOLTAICI NON CONFORMI: PROROGATA SCADENZA PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA

Secondo l’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, tutti gli impianti tra 1 e 3 kW di potenza e quelli con potenza superiore ai 3 kW con moduli non correttamente certificati, non sono tenuti a presentare al GSE l’istanza integrativa per il riconoscimento o aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante fissata in precedenza al 30 giugno 2020 ma prorogata poi al 31 agosto 2020.

SUPERBONUS 110%: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DL RILANCIO

SUPERBONUS 110%: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DL RILANCIO

Come anticipato nel precedente articolo, la nuova detrazione al 110% sarà possibile per interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La misura si applica alle persone fisiche (non nell’esercizio di imprese, arti o professioni) oltre che ai condomini e agli IACP e alle cooperative di abitazione.

Per gli interventi di efficienza energetica il superbonus vale solo per lavori su edifici adibiti ad abitazione principale e per le seconde case se sono unità immobiliari in condominio ad esclusione degli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Ci sono tre diverse modalità per fruire dell’Ecobonus 110% sui lavori effettuati:

  • L’interessato si fa carico della spesa per poi beneficiare del credito d’imposta al 110% in 5 quote annuali;

  • Cessione del credito alla banca: in questo caso il contribuente anticipa la spesa in fattura, ma successivamente cede il credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari al fine di ottenere un immediato rimborso della spesa sostenuta;

  • Sconto in fattura: la cessione del credito potrebbe anche essere direttamente all’ impresa che realizza i lavori. In questo caso lo sconto sarebbe in fattura, con l’impresa che poi potrebbe utilizzare il credito al 110% in compensazione per il pagamento delle imposte oppure cederlo essa stessa alle banche;

I lavori ammessi alla nuova detrazione sono i seguenti:

  • Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ammessa sia per parti comuni degli edifici che per edifici unifamiliari

  • Interventi antisismici su edifici in zona sismica 3 (prima c’era solo un’esclusione per la zona 4)

Ricordiamo che fotovoltaico e batterie, come anche tutti gli interventi che attualmente accedono all’ecobonus per l’efficienza energetica, hanno diritto allo sgravio del 110% solo se abbinati ai seguenti interventi: isolamento termico, sostituzione del sistema di climatizzazione o adeguamenti antisismici.

Le colonnine per la ricarica di mezzi elettrici sono invece incentivate con superbonus solo se abbinate a isolamento e sostituzione climatizzazione.

La detrazione al 90% spetta agli interventi antisismici ammessi al superbonus in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Gli interventi di efficienza energetica incentivati dovranno essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma e dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile.

Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento.I

Per il fotovoltaico e le batterie lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale e la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

Il limite di spesa per FV e batterie è di 48mila euro complessivi.

Per i sistemi di storage da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi:

  • Per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza

  • Per interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica il limite è 1.600 €/kW

DL RILANCIO: SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO

DL RILANCIO: SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO

Al fine di fronteggiare la crisi da COVID-19 il DECRETO RILANCIO conterrà tantissime misure a supporto di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Vediamo nel dettaglio le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica e rinnovabili maggiorate al 110% e cedibili alle banche.

SUPERBONUS 110%

Dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 posso essere portate in detrazione fiscale al 110% in 5 rate di pari importo tutte le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

SUPERBONUS PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Si può usufruire del SUPERBONUS al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica.

In caso dei seguenti interventi il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale:

  • Ristrutturazione edilizia
  • Nuova costruzione
  • Ristrutturazione urbanistica

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.

A CHI SPETTA IL SUPERBONUS 110%?

Il nuovo SUPERBONUS al 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)

CESSIONE DEL CREDITO

  • Utilizzo per sé del credito d’imposta

Vediamo insieme un esempio pratico di come funziona, ipotizziamo di sostenere lavori per 10mila euro disponendo quindi un credito di 11mila euro che si porterà in detrazione per 5 anni pagando 2.200 euro di tasse in meno.

  • Cessione del credito

Il credito può essere trasferito alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse.

Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà cederlo senza limite ad una banca e potrà essere goduto come sconto in fattura.

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

In relazione a quanto previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il GSE ha fornito alcune importanti novità per gli operatori che hanno problematiche connesse all’utilizzo di moduli non certificati o con certificazioni non valide, vediamo nel dettaglio:

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che a seguito di verifica GSE hanno subito un provvedimento di decadenza per moduli non certificati o certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 10%.

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che non hanno ancora subito la verifica GSE, ma sanno di avere moduli non certificati o con certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 5%.

In entrambi i casi i soggetti che intendano avvalersi di questa misura dovranno dimostrare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Le previsioni introdotte dal DL 101/2019 non si applicano qualora il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso oppure concluso con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

BONUS CASA 2020: DETRAZIONI FISCALI

BONUS CASA 2020: DETRAZIONI FISCALI

Il bonus casa è un’agevolazione fiscale che consente di beneficiare della detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2020, come l’anno scorso.

Come funziona il Bonus Casa 2020 per ristrutturazioni?

Nel 2020 l’agevolazione fiscale consiste nella detrazione Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) del 50% di quanto speso per i lavori di ristrutturazione effettuati sulla propria abitazione oppure su parti comuni degli edifici residenziali.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile effettivamente versata al condominio entro i termini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione per la ristrutturazione edilizia non è cumulabile con altre agevolazioni

Nel dettaglio il bonus casa non è cumulabile con l’ecobonus al 65% per gli interventi di risparmio energetico (lavori di riqualificazione energetica, installazione di caldaie, pompe di calore o impianti a biomassa).

Quali sono i lavori di ristrutturazione incentivati?

Tra i vari lavori di ristrutturazione incentivati troviamo gli interventi per il risparmio energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ad esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a servizio dell’abitazione, cioè per usi domestici di illuminazione e alimentazione di apparecchi elettrici.

Chi può chiedere la Detrazione al 50% per le Ristrutturazioni?

Posso beneficiare della detrazione al 50% tutti i contribuenti residenti o meno in Italia assoggettati dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Il soggetto può essere il proprietario dell’immobile oppure il titolare di diritti di godimento sull’immobile stesso.

Come fare il bonifico per la detrazione al 50%?

Per ottenere il beneficio fiscale i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressamente indicato:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Si può effettuare il pagamento anche con carta di credito, intestata al titolare, ma non con assegni o contanti.

Come avere la Detrazione al 50% per le Ristrutturazioni?

Per beneficiare della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della comunicazione all’Enea sui lavori realizzati, come previsto per l’ecobonus.

Come inviare all’Enea la detrazione fiscale?

L’invio delle informazioni deve avvenire sull’apposito sito web entro 90 giorni a partire dalla data di fine lavori o del collaudo.

La comunicazione dei dati all’Enea è obbligatoria per gli impianti tecnologici: impianti fotovoltaici, impianti solare termico, caldaie a condensazione o a biomassa, pompe di calore, valvole termostatiche, microcogeneratori.

FOTOVOLTAICO: L’EVOLUZIONE PER IL 2025

FOTOVOLTAICO: L’EVOLUZIONE PER IL 2025

Nel prossimo decennio l’energia rinnovabile assumerà un ruolo importante come fonte energetica e l’obiettivo dell’Italia sarà di aggiungere 30 GW di nuova capacità installata entro il 2030.

Sono stati condotti degli studi dalla famosa azienda cinese Huawei che grazie alla sua esperienza nell’energia rinnovabile è riuscita ad identificare diversi punti per migliorare il settore fotovoltaico per i prossimi 5 anni.

Questi trend prendono in considerazione principalmente quattro fattori con l’obiettivo di guidare l’industria verso lo sviluppo di soluzioni intelligenti ed ecocompatibili e a fornire approfondimenti in tema di innovazione promuovendo un rapido sviluppo della nuova industria energetica.

  1. Costo medio ponderato dell’energia elettrica (LCOE);
  2. Compatibilità con la rete elettrica;
  3. Convergenza intelligente;
  4. Sicurezza e affidabilità;

Trend 1: Digitalizzazione

Oltre il 90% degli impianti fotovoltaici sarà digitalizzato

Ad oggi ci sono ancora molti dispositivi obsoleti negli impianti fotovoltaici, sia per quanto riguarda la generazione energetica sia per le comunicazioni, motivo per il quale entro il 2025 il 90% degli impianti fotovoltaici saranno totalmente digitalizzati facendo sì che la loro gestione diventi semplice, intelligente ed efficiente.

Trend 2: Aggiornamenti basati sull’intelligenza artificiale

Oltre il 70% degli impianti fotovoltaici utilizzerà l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale può offrire nuove vantaggiose opportunità per i sistemi fotovoltaici come l’identificazione proattiva e la prevenzione dei guasti del modulo fotovoltaico e degli inverter con algoritmi di diagnosi IA. L’ottimizzazione dell’algoritmo di tracker per gestire grandi volumi di dati dell’impianto e l’autoapprendimento consentiranno rendimenti più elevati uniti alla sinergia di stoccaggio dell’energia solare assistito dall’IA per ottimizzare automaticamente la redditività dell’impianto fotovoltaico.

Man mano che gli LCOE continuano a diminuire, e di conseguenza aumenta la complessità dell’O&M, l’IA avrà un’alta probabilità di essere ampiamente impiegata negli impianti fotovoltaici.

Trend 3: Automazione degli impianti fotovoltaici

Oltre l’80% degli impianti fotovoltaici risulterà automatizzato

L’ispezione tramite l’utilizzo di droni e l’O&M automatizzato basato su robot permetterà di gestire lavori di O&M pericolosi e ripetitivi che richiedono un elevato e continuo grado di precisione per una maggiore produttività e sicurezza negli impianti fotovoltaici. Si prevede che gli impianti fotovoltaici in futuro saranno completamente automatizzati.

Trend 4: Supporto proattivo per le reti elettriche

Nel corso dei prossimi 5 anni, gli impianti fotovoltaici devono evolversi gradualmente dall’ adeguamento alla rete elettrica al supporto alla rete elettrica. A tal fine, gli inverter dovrebbero possedere capacità come l’adattabilità del rapporto di corto circuito (SCR), la capacità di controllare la corrente armonica entro l’1%, il passaggio continuo dall’ alta alla bassa tensione e la regolazione rapida della frequenza, necessari per il collegamento alla rete.

Trend 5: Solare + Storage

La percentuale di impianti fotovoltaici associati allo stoccaggio di energia supererà il 30% entro il 2025.

Con la maggiore penetrazione di nuove fonti energetiche, le reti elettriche avranno requisiti sempre più stringenti per la regolazione della frequenza e il “peak shaving” (procedimento in cui si immagazzina energia quando la domanda è bassa per rilasciarla quando invece la domanda elettrica è alta).
Nel frattempo, i costi della batteria diminuiscono con l’avanzamento della tecnologia. Si prevede che l’accumulo di energia funzionerà insieme ai sistemi fotovoltaici e diventerà un elemento critico.

Trend 6: Centrali elettriche virtuali

Oltre l’80% dei sistemi residenziali si connetterà con le reti Virtual Power Plant (VPP)

Nei prossimi 5 anni le tecnologie ICT come il 5G, la blockchain e i servizi cloud saranno ampiamente applicati in centrali elettriche distribuite formando VPP per la gestione collaborativa, partecipando alla pianificazione, alle transazioni e ai servizi ausiliari per i sistemi di alimentazione.
Lo sviluppo della tecnologia VPP ispirerà nuovi modelli di business e attirerà nuovi attori del mercato in scenari fotovoltaici distribuiti, fungendo da motore di crescita per il fotovoltaico distribuito.

Trend 7: Sicurezza attiva

Per limitare i rischi legati all’arco fotovoltaico causati da uno scarso contatto dei nodi nei moduli FV, da una scarsa connessione dei connettori FV o da cavi vecchi o rotti, AFCI diventerà una funzione standard per i sistemi fotovoltaici distribuiti su tetto e sarà incorporata negli standard industriali internazionali.

Trend 8: Maggiore densità di potenza

La tendenza di un LCOE (Levelized Cost Of Energy) inferiore di energia solare, richiede requisiti più elevati con una maggiore potenza di un singolo modulo e facile manutenzione dell’inverter.
Per raggiungere questo obiettivo è richiesta una maggiore densità di potenza.

Con scoperte importanti nella ricerca di semiconduttori a banda larga, come SiC e GaN, nonché algoritmi di controllo avanzati, la densità di potenza dell’inverter dovrebbe aumentare di oltre il 50% nei prossimi 5 anni.

Trend 9: Design modulare

I componenti principali come inverter, PCS (sistema di conversione di potenza) e dispositivi di accumulo dell’energia adotteranno un design modulare.

Inverter, PCS e dispositivi di accumulo dell’energia sono componenti chiave in un impianto fotovoltaico. Ciò influisce notevolmente sulla disponibilità dell’intero impianto fotovoltaico.

Con l’aumentare della capacità e della complessità degli impianti fotovoltaici, l’approccio tradizionale che coinvolge l’intervento di tecnici specializzati per la manutenzione in loco sarà troppo costoso.

Il design modulare diventerà mainstream, poiché consente un’implementazione flessibile, un’espansione regolare e una manutenzione senza l’intervento di tecnici, riducendo notevolmente i costi di O&M migliorandone la disponibilità del sistema.