(Decreto 19 Aprile 2023)
Nota informativa
Con la presente nota informativa intendiamo illustrare i punti essenziali del Decreto 19 Aprile 2023, noto come decreto “Parco Agrisolare”, che intende rafforzare la produzione di energia da fonti rinnovabili su edificio ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, e secondo quali indicazioni/procedure vengono incentivati gli impianti fotovoltaici.
Il Decreto, pubblicato in G.U il 1 Luglio 2023, prevede:
• L’erogazione a fondo perduto di un contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale
• Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.
• La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché’ sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
SOGGETTI BENEFICIARI (Dati inviati tramite la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale)
- CHI SONO:
- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- Imprese Agroindustriali
- Cooperative agricole
- I soggetti di cui ai numeri 1,2 e 3 in forma aggregata
- RUOLO DEL BENEFICIARIO
- Realizza gli interventi previsti dall’art. 6, comma 1, del Decreto, sostenendone le spese;
- Ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
- Risulta titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto
- fotovoltaico ed è firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.
INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO:
N.B. INFORMAZIONI NECESSARIE: Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO (La rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese)
- Per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria (Tabella 1A) l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari al 80% delle spese ammissibili
- Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A), l’intensità massima riconoscibile è pari :
- al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
- Al 65% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
- Al 50% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
- Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.
L’intensità del contributo può essere maggiorata di:
- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite (Molise, Campania,
- Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
- Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza
il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto (Tabella 4A), l’intensità massima
riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili
L’intensità del contributo può essere maggiorata di:
- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite
REQUISITI FONDAMENTALI IMPIANTO:
- Impianto fotovoltaico di nuova costruzione
- Potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a
1000 kWp - Non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti.
N.B. i progetti inclusi negli elenchi di cui ai decreti del 21 dicembre 2022, del 30 marzo 2023 e del 20 luglio 2023 può essere presentare domanda a valere sul presente Regolamento esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito dal decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, da effettuarsi prima della presentazione della domanda di agevolazione ai sensi del Decreto e a condizione che i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico non siano già stati avviati. La mancanza di anche una sola di queste condizioni determina l’esclusione dai contribuiti di cui al presente Regolamento. - Ogni proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi ovvero unità locali del Soggetto Beneficiario, così come desumibili dalle visure catastali, dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.
- è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte purché riferite alla stessa Tabella che dovranno essere relative a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare su diverse unità locali dell’azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale
SPESE AMMISSIBILI:
- Sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a € 1500/kWp.
- Sono ammesse al contributo, le spese di acquisto e i sistemi di accumulo di energia elettrica, di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 100.000,00 (euro centomila/00)
- Potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000 (euro trentamila/00).
Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili. I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore. - Sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali di spesa, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.
SPESE NON AMMISSIBILI:
Non sono ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:
- servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla
consulenza legale o alla pubblicità; - acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing;
- acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- lavori in economia;
REQUISITI INTERVENTI COMPLEMENTARI:
Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l’impianto fotovoltaico.
Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti interventi “complementari”, dovranno essere avviati in data successiva all’invio della Proposta.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:
- rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
N.B. non può essere ammesso al contributo l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una qualunque superficie in cui risulti presente eternit o amianto. In ogni caso, in fase di fine lavori (Fase 2) dovrà essere inviato al GSE il formulario di identificazione dei rifiuti relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all’Organo di Vigilanza territorialmente competente.
- Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
- Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) per entrambi gli interventi di riqualificazione energetica della copertura, da realizzare nel rispetto della normativa tecnica di settore, dovrà essere inviata una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato
SPESE AMMISSIBILI INTERVENTI COMPLEMENTARI:
Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 700 €/kWp, per la realizzazione di uno o più interventi complementari.